Art. 7.
(Redazione del bilancio).

      1. Ogni partito politico ha l'obbligo di redigere e di comunicare ai propri iscritti un rendiconto economico, predisposto in base ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che le associazioni riconosciute sono tenute a depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. È altresì previsto a carico di ogni partito politico un obbligo di pubblicazione del bilancio approvato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.